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D.Lvo 30/12/1992 n. 5044. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno. Art. 38 - Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale. 1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite all'ente locale devono intendersi quelli diffusi con uniformità rispettivamente nelle amministrazioni provinciali e nei comuni. 2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36, per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, è determinato sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo 37. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre 1993 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede all'identificazione dei servizi indispensabili nelle materie di competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi dell'articolo 36. La comunicazione agli enti locali è effettuata per mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell'interno. Art. 39 - Fondo consolidato. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1994 confluiscono nel fondo consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993: • contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo al comparto del personale degli enti locali previsti dall'articolo 2- bis del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; • contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi della legge 1° giugno 1977 n. 285, previsti dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; • contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986 n. 730, ed ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986 n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986 n. 472, previsti dall'articolo 10 del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; • contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987 relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti dall'articolo 11 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; • contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26 dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986 n. 41; • contributi in favore della gente di mare, delle vittime del delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25 dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984 n. 887; • contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987 n. 120; • contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal comma 4 dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1989 n. 373, in relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. 2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista dalle norme di legge relative. 3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della ripartizione del fondo, è comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di settembre, per il triennio successivo. Art. 40 - Perequazione degli squilibri della fiscalità locale. 1. La perequazione è effettuata con riferimento al gettito delle imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni provinciali e dei comuni la cui applicazione è obbligatoria per tali enti e per la parte per la quale non vi è discrezionalità da parte dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali. 2. L'assegnazione dei contributi è disposta per il biennio 1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al termine del triennio. 3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori al valore normale della classe per abitante della classe demografica di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo 37. 4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura massima del 10 per cento per ogni categoria, con possibilità di cumulo per l'appartenenza a più categorie entro il 20 per cento a) comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti b) comuni non montani con popolazione inferiore a 2.000 abitanti c) comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito d) comuni capoluogo di provincia e) enti aventi nel 1992 trasferimenti erariali ordinari e perequativi, per abi tante, inferiori a quelli della fascia demografica di appartenenza. e-bis) enti con insediamenti militari in proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei militari ospitati negli insediamenti militari e la popolazione del comune sede degli insediamenti militari, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. 5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della perequazione con i criteri generali di cui al comma 5. 6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono quelli risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM. 7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1986 n. 64. La definizione di zone particolarmente depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno, sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili e di reddito. 7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di ciascun ente sottomedia, la somma eccedente è distribuita con la metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37. 8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I., l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno. Art. 41- Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti. 1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3, è disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le comunità montane. 2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di ciascun ente con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante definita dai dati più recenti forniti dal Ministero dei lavori pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati. 3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo 37. Ove però i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi demografiche in essa indicate. 4. Per le comunità montane il fondo è distribuito alle regioni, per il successivo riparto alle comunità montane, per la metà sulla base della popolazione residente in territorio montano e per la metà sulla base della superficie dei territori classificati montani secondo i dati risultanti dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'UNCEM. 5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi generali della programmazione economico sociale e territoriale stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 142 del 1990. Non possono essere utilizzati per il finanziamento di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi è decisa dall'ente locale, ferma restando la destinazione di legge. 6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al riparto. Art. 42 - Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti. 1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli investimenti è attivato con i proventi di competenza dello Stato derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973 n. 637, al netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como. 2. Il fondo è destinato prioritariamente al finanziamento degli investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990 n. 55, come integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991 n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991 n. 221, e degli enti in gravissime condizioni di degrado. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno. Art. 43 - Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati. 1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35 è esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e successive modificazioni a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi demografiche, con l'unificazione delle ultime due, indicate all'articolo 18, comma 1, lettera |
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